cremazione

La volontà di voler essere cremato può essere espressa dalla persona interessata:

  • per iscritto presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza;
  • disposto per testamento;
  • attraverso l'iscrizione ad un'apposita riconosciuta associazione.

In mancanza della disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto, Vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge ovvero la volontà del parente più prossimo ai sensi delle disposizioni provinciali. La volontà del coniuge o del parente più prossimo di cremare la persona defunta è manifestata tramite un'istanza di autorizzazione alla cremazione da far prevenire all'ufficio di stato civile del comune di decesso o del comune di ultima residenza del defunto.

Le ceneri possono nel rispetto della volontà della persona defunta essere conservate o disperse.

Le modalità di conservazione (nella tomba o a casa) delle ceneri sono in caso di mancanza di una manifestazione di volontà della persona defunta stabilite dai congiunti della stessa.

La dispersione delle ceneri è ammessa ai sensi dell'art. 411 c.p. solamente se sussiste una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona defunta (ai tempi vivi).

La dispersione delle ceneri è consentita all'interno del cimitero:

  • in aree a ciò appositamente destinate;
  • in una tomba in campo aperto mediante interramento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accogliere;

La dispersone è altresì consentita a distanza di almeno 200 m da centri e insediamenti abitativi:

  • nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  • nelle aree naturali appositamente individuate dalla giunta comunale;
  • nelle aree private con il consenso dei proprietari.

Si rivolga all'ufficio tributi per ricevere i formulari per la manifestazione di volontà alla cremazione.


vedi contributo cremazione


vedi servizio cimiteriale e decesso

01/12/2022

ITA